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Governo · Decreto-legge
LEGGE 22 gennaio 2026, n. 8 · Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2026
Titolo ufficiale completo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA
Questa legge converte un decreto-legge: le regole stanno nel decreto, e le fonti qui sotto rimandano a lui.
Se la vendita degli stabilimenti non va in porto entro il 30 gennaio 2026, lo Stato può dare a Ilva un prestito di massimo 149 milioni di euro per il 2026.
«al fine di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva ove la cessione del compendio aziendale a terzi non avvenga entro il 30 gennaio 2026, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere erogato un finanziamento a titolo oneroso in favore della società Ilva S.p.A. sino a un massimo di 149 milioni di euro per l'anno 2026, in una o più soluzioni.»Vai all’articolo intero
Lo Stato mette 8,6 milioni di euro per il 2025 e 11,4 milioni per il 2026 per integrare la cassa integrazione dei dipendenti di Acciaierie d'Italia.
«Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi ((della società Acciaierie)) d'Italia spa in Amministrazione straordinaria, per i quali sia prorogato, nel corso degli anni 2025 e 2026, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è autorizzata, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 11,4 milioni di euro per l'anno 2026.»Vai all’articolo intero
Da quando vale
La legge entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
«Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Non devi fare niente: la legge si applica da sola.
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Voto finale, Senato
Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
45 sì · 0 no · 0 ast. · 18 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 27 no · 0 ast. · 9 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
19 sì · 0 no · 0 ast. · 10 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
0 sì · 24 no · 0 ast. · 2 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
12 sì · 0 no · 0 ast. · 8 non vot.
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare
2 sì · 0 no · 0 ast. · 6 non vot.
IV-C-RE
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe
0 sì · 6 no · 0 ast. · 2 non vot.
Misto
0 sì · 3 no · 0 ast. · 5 non vot.
Aut (SVP-PATT, Cb)
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)
1 sì · 3 no · 0 ast. · 3 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
79 sì · 0 no · 0 ast. · 37 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 52 no · 0 ast. · 18 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
30 sì · 0 no · 0 ast. · 30 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
25 sì · 0 no · 0 ast. · 27 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
0 sì · 28 no · 0 ast. · 21 non vot.
APERRE
Misto
0 sì · 6 no · 0 ast. · 4 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
0 sì · 6 no · 0 ast. · 4 non vot.
NM-M-C
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 7 non vot.
M-ALT
Misto
0 sì · 1 no · 0 ast. · 7 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
0 sì · 3 no · 0 ast. · 3 non vot.
M-MIN
Misto
0 sì · 0 no · 4 ast. · 0 non vot.
M-+EUR
Misto
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Senato · S. 1731
approvato
Camera · C. 2761
appr. definit. Legge
Questa legge converte il decreto-legge 1 dicembre 2025, n. 180: le regole stanno lì.
Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA ((e per sostenere le imprese dell'indotto))
1. La società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria è autorizzata a utilizzare le somme, a essa trasferite dalla società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria in ragione del finanziamento concesso in base all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113 , e residuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche per garantire la continuità operativa degli impianti di cui ha la gestione.
1-bis. ((All' articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le parole: "2025, 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "2026, 2027 e 2028". Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy)) .
1 . All' articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 , dopo il comma 2-ter è inserito il seguente: «2-ter.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, la dotazione finanziaria annuale del fondo di cui al comma 2-bis può essere destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma 2-quater, a incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter già liquidato, ove il suo importo sia inferiore a quello riconosciuto. L'incremento è attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno subito la decurtazione percentuale più elevata.».
1 . All' articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 , ((è aggiunto, in fine, il seguente periodo)) : «L'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all' articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria non è di per sè sintomo di uno stato di difficoltà ((...)) ». 2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 GENNAIO 2026, N. 8 )) . 3. All' articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all' articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria non è di per sè, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, sintomo di uno stato di difficoltà. In caso di imprese dichiarate di interesse strategico nazionale ai sensi dell' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 , le risorse sono erogate entro quindici giorni dalla richiesta o, se già pendente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
1. Nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria in corso delle società Ilva S.p.A. e Acciaierie d'Italia S.p.A., al fine di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva ove la cessione del compendio aziendale a terzi non avvenga entro il 30 gennaio 2026, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere erogato un finanziamento a titolo oneroso in favore della società Ilva S.p.A. sino a un massimo di 149 milioni di euro per l'anno 2026, in una o più soluzioni. La richiesta di finanziamento è avanzata dall'organo commissariale sulla base di un piano di gestione transitoria correlato allo stato e ai tempi della conclusione della procedura di cessione dei compendi aziendali. La società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria può procedere direttamente all'utilizzo delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell'organo commissariale, alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è erogato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), applicando il tasso di riferimento maggiorato di 400 punti base, ed è restituito entro sei mesi dall'erogazione, per capitale e interessi, a valere sul ricavato della cessione a terzi del compendio aziendale, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro credito, diverso da quelli di cui all' articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile , siano essi prededucibili o concorsuali, ivi compresi quelli assistiti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di prelazione, comunque in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 . In caso di insufficienza delle risorse ricavate dalla predetta cessione, dell'obbligazione di restituzione risponde in via solidale la società cessionaria del compendio aziendale all'esito della procedura di cessione di cui al medesimo comma 1, fermo restando il diritto di insinuarsi al passivo della procedura.
3. L'erogazione del prestito non può avvenire prima che il regime di aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione europea ai sensi dell' articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea .
3-bis. ((Al fine di corrispondere alle indifferibili ed urgenti esigenze di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici di proprietà della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a trasferire direttamente alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima società, in una soluzione, sino a ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto già previsto dalla decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891 final (SA.121569 2026/N). Alla restituzione del finanziamento di cui al primo periodo la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro sei mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con l'Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria o, se più breve, entro sei mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.))
3-ter. ((Nella valutazione delle condotte poste in essere in esecuzione di quanto previsto dal comma 3-bis è esclusa la gravità della colpa di cui all' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , se il fatto dannoso trae origine dall'emanazione di atti previsti e autorizzati dal predetto comma 3-bis o che ne costituiscano il presupposto o la conseguenza logico-giuridica)) .
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 149 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a euro 19.131.552, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, e, quanto a euro 129.868.448 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 .
1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi ((della società Acciaierie)) d'Italia spa in Amministrazione straordinaria, per i quali sia prorogato, nel corso degli anni 2025 e 2026, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è autorizzata, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 11,4 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo Sociale per occupazione e formazione di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .
3. Al fine di agevolare il processo di transizione in atto, gli importi relativi agli stanziamenti di cui al comma 1 sono accreditati alla società Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria mediante decreto ministeriale di autorizzazione (( all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) )) al trasferimento del relativo importo alla società Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria.
4. Entro la fine del mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilità a carico delle risorse ivi indicate, l'Amministrazione Straordinaria rendiconta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS l'effettiva spesa sostenuta e procede al trasferimento delle risorse non utilizzate secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi del comma 3 del presente articolo.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° dicembre 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
1. Il decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180 , recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 gennaio 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Nordio Avvertenza: Il decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 279 del 1° dicembre 2025. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 156.
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 11 ottobre 2026. Tutte le fonti