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Governo · Decreto-legge
LEGGE 13 giugno 2025, n. 83 · Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2025
Titolo ufficiale completo: Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54, recante disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice
Questa legge converte un decreto-legge: le regole stanno nel decreto, e le fonti qui sotto rimandano a lui.
Il capo della Protezione civile organizza mobilità, accoglienza e assistenza sanitaria per i funerali del Papa e l'inizio del ministero del nuovo Pontefice.
«il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 2, individua, definisce ed attua le misure organizzative relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione»Vai all’articolo intero
Per i funerali di Papa Francesco e l'inizio del ministero del nuovo Papa, il capo della Protezione civile può procurarsi con urgenza beni, forniture e servizi.
«individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dei predetti eventi.»Vai all’articolo intero
Le spese per i funerali di Papa Francesco e per l'inizio del ministero del nuovo Papa si pagano con i soldi già assegnati al Dipartimento della protezione civile.
«All'attuazione del presente decreto si provvede a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnate al Dipartimento della protezione civile»Vai all’articolo intero
Da quando vale
La legge vale dal giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
«Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Non devi fare niente: la legge si applica da sola.
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Voto finale, Senato
Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
48 sì · 0 no · 0 ast. · 15 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
29 sì · 0 no · 0 ast. · 7 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
19 sì · 0 no · 0 ast. · 10 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
21 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
11 sì · 0 no · 0 ast. · 9 non vot.
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare
6 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
IV-C-RE
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe
6 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
Aut (SVP-PATT, Cb)
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)
5 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
83 sì · 0 no · 0 ast. · 34 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
59 sì · 0 no · 0 ast. · 11 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
47 sì · 0 no · 0 ast. · 17 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
33 sì · 1 no · 0 ast. · 16 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
38 sì · 0 no · 0 ast. · 11 non vot.
APERRE
Misto
8 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
9 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
NM-M-C
Misto
5 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
4 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
M-ALT
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
M-MIN
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
M-+EUR
Misto
1 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
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Senato · S. 1466
approvato
Camera · C. 2397
appr. definit. Legge
Questa legge converte il decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54: le regole stanno lì.
1. Al fine di assicurare la funzionale organizzazione delle esequie del Santo Padre Francesco e della successiva cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 2, individua, definisce ed attua le misure organizzative relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento dei medesimi eventi, nonchè individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dei predetti eventi.
2. Al fine di assicurare la massima efficienza, efficacia e tempestività nonchè la gestione unitaria delle attività di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile opera in stretto raccordo con il Prefetto di Roma, il Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco di Roma Capitale, garantendo il costante coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi, anche attraverso l'interscambio delle informazioni utili in un contesto di sinergie operative. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento medesimo, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e può individuare, sulla base di convenzioni anche onerose e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, soggetti attuatori per il compimento di specifiche azioni o interventi, ivi comprese società in house o partecipate dallo Stato o dagli enti territoriali interessati.
3. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , anche in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nonchè, previa intesa con il Ministero dell'interno, ad atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può comunque provvedere in applicazione dell' articolo 140 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 . Fermo restando il raccordo di cui al comma 2, sono fatte salve le attribuzioni del Prefetto di Roma con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e soccorso pubblico inerenti alle finalità di cui al presente decreto.
1. All'attuazione del presente decreto si provvede a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnate al Dipartimento della protezione civile, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 .
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 aprile 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Piantedosi, Ministro dell'interno Crosetto, Ministro della difesa Schillaci, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Nordio
1. È convertito in legge il decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54 , recante disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 giugno 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Visto, il Guardasigilli: Nordio __________ Avvertenza: Il decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 93 del 22 aprile 2025. In questa stessa Gazzetta Ufficiale è ripubblicato, alla pag. 33, il testo del decreto-legge corredato dei riferimenti normativi.
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti