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Parlamento · Legge
LEGGE 6 maggio 2026, n. 85 · Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2026
Titolo ufficiale completo: Istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre
Il 20 ottobre diventa il giorno del ricordo dei bambini vittime delle guerre.
«La Repubblica riconosce il 20 ottobre quale «Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre»»Vai all’articolo intero
Le scuole possono organizzare eventi per riflettere sulla pace, ma non sono obbligate a farlo.
«nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono essere organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, studi, convegni e momenti comuni di ricordo e di riflessione»Vai all’articolo intero
Il 20 ottobre non diventa un giorno di festa o di vacanza scolastica.
«Il Giorno di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260»Vai all’articolo intero
Da quando vale
Vale dal 5 giugno 2026, 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come prevede la Costituzione (art. 73) quando la legge non indica un'altra data.
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2026
Cosa puoi fare
Non devi fare niente: la legge si applica da sola.
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Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
77 sì · 0 no · 0 ast. · 39 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
47 sì · 0 no · 0 ast. · 23 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
39 sì · 0 no · 0 ast. · 21 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
34 sì · 0 no · 0 ast. · 20 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
33 sì · 0 no · 0 ast. · 16 non vot.
APERRE
Misto
5 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
8 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
NM-M-C
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
4 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
M-ALT
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
M-MIN
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 0 non vot.
M-+EUR
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Camera · C. 1579
approvato
Senato · S. 1772
appr. definit. Legge
1. La Repubblica riconosce il 20 ottobre quale «Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre», nel giorno della strage dei piccoli martiri di Gorla, al fine di conservare, rinnovare e diffondere la memoria delle bambine e dei bambini martiri delle guerre e di rafforzare l'impegno per la pace.
2. In occasione della celebrazione del Giorno di cui al comma 1, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono essere organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, studi, convegni e momenti comuni di ricordo e di riflessione sui fatti di cui al medesimo comma 1, con particolare riferimento alla promozione di una cultura della pace.
3. Il Giorno di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 .
4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 maggio 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio N O T E Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 27 maggio 1949, n. 260 , recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949 .
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 11 ottobre 2026. Tutte le fonti