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Governo · Legge
LEGGE 7 maggio 2026, n. 92 · Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2026
Titolo ufficiale completo: Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
Lo Stato approva il nuovo accordo con le Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, aggiornando quello del 1986.
«È approvata l'allegata intesa firmata il 15 settembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, che modifica l'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986»Vai all’articolo intero
L'Istituto universitario avventista deve comunicare i propri regolamenti al Ministero dell'università e della ricerca.
«I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca»Vai all’articolo intero
Da quando vale
La legge vale dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
«La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Non devi fare niente: la legge si applica da sola.
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Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
79 sì · 0 no · 0 ast. · 38 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
44 sì · 0 no · 0 ast. · 26 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
39 sì · 0 no · 0 ast. · 21 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
33 sì · 0 no · 0 ast. · 21 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
28 sì · 0 no · 0 ast. · 21 non vot.
APERRE
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 6 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
7 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
M-ALT
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
NM-M-C
Misto
1 sì · 0 no · 0 ast. · 7 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
4 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
M-MIN
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 0 non vot.
M-+EUR
Misto
1 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Senato · S. 1669
approvato
Camera · C. 2775
appr. definit. Legge
1. È approvata l'allegata intesa firmata il 15 settembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, che modifica l'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 e approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516 . NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 22 novembre 1988, n. 516 , recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1988, n. 283, S.O.
1 . All' articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, già Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca». Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 14 della citata legge 22 novembre 1988, n. 516 , come modificato dalla presente legge: «Art. 14. - 1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, già Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. 2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca. 3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata. 4. La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonchè la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.».
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 maggio 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 11 ottobre 2026. Tutte le fonti