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Governo · Legge
LEGGE 7 maggio 2026, n. 93 · Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2026
Titolo ufficiale completo: Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
Lo Stato riconosce i titoli accademici in studi induisti rilasciati da istituti riconosciuti dall'Unione Induista italiana.
«Agli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado sono riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da istituti con personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Induista italiana»Vai all’articolo intero
Per avere riconosciuti dallo Stato i titoli accademici in studi induisti devi avere un diploma di scuola superiore.
«Agli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado sono riconosciuti dalla Repubblica»Vai all’articolo intero
Da quando vale
La legge vale dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
«La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Non devi fare niente: la legge si applica da sola.
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Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
79 sì · 0 no · 0 ast. · 38 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
42 sì · 0 no · 0 ast. · 28 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
37 sì · 1 no · 0 ast. · 22 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
30 sì · 1 no · 0 ast. · 23 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
28 sì · 0 no · 0 ast. · 21 non vot.
APERRE
Misto
6 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
7 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
M-ALT
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
NM-M-C
Misto
1 sì · 0 no · 0 ast. · 7 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
3 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
M-MIN
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
M-+EUR
Misto
1 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Senato · S. 1661
approvato
Camera · C. 2773
appr. definit. Legge
1. È approvata l'allegata intesa firmata il 15 settembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, che modifica l'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge 31 dicembre 2012, n. 246 . NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 31 dicembre 2012, n. 246 , recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2013, n. 14.
1 . All' articolo 7 della legge 31 dicembre 2012, n. 246 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Agli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado sono riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da istituti con personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Induista italiana». Note all'art. 2: - Si riporta l'articolo 7 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 246 , come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Scuole ed istituti di educazione). - 1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UII il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione. 1.bis Agli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado sono riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da istituti con personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Induista italiana.».
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 maggio 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 11 ottobre 2026. Tutte le fonti