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Governo · Decreto-legge
LEGGE 26 luglio 2023, n. 95 · Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2023
Titolo ufficiale completo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico
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Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
90 sì · 0 no · 0 ast. · 28 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 0 no · 43 ast. · 26 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
46 sì · 0 no · 0 ast. · 19 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
0 sì · 31 no · 0 ast. · 21 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
23 sì · 0 no · 0 ast. · 21 non vot.
AIV-RE
Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe
0 sì · 0 no · 10 ast. · 11 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
0 sì · 7 no · 0 ast. · 4 non vot.
NM-M
Misto
6 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
M-MIN
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
M-+EUR
Misto
0 sì · 0 no · 1 ast. · 2 non vot.
M-ALT
Misto
0 sì · 1 no · 1 ast. · 0 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Camera · C. 1183
approvato
Senato · S. 803
appr. definit. Legge
Questa legge converte il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57: le regole stanno lì.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 , che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338 , recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 »; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 , recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , recante « Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure volte a garantire l'approvazione dei bilanci pregressi del servizio sanitario della regione Calabria; Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per garantire alle strutture sanitarie convenzionate delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dei costi fissi sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie nel periodo dell'emergenza sanitaria; Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni per il ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario; Tenuto conto della necessità di garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni fondamentali delle regioni nelle quali la sostenibilità dei bilanci ha risentito delle conseguenze degli effetti della pandemia; Considerata la necessità di adottare misure urgenti per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, coerentemente con il relativo cronoprogramma, relativamente all'housing universitario e alla certificazione della parità di genere; Considerato, infine, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure nel settore energetico; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2023; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute, del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; Emana il seguente decreto-legge: ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 LUGLIO 2023, N. 87 )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 3 luglio 2023, n. 87 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57 , recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonchè per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 1 e 2 del medesimo decreto-legge n. 57 del 2023 ".
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 LUGLIO 2023, N. 87 )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 3 luglio 2023, n. 87 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57 , recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonchè per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 1 e 2 del medesimo decreto-legge n. 57 del 2023 ".
1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati possono proporre nuove istanze ai sensi dell' articolo 5, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , come modificato dal comma 3 ((del presente articolo)) , ai Commissari straordinari di Governo già nominati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo ((5 del decreto-legge n. 50 del 2022 )) .
2. A ((decorrere)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per la costruzione ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 è rilasciata dal Commissario straordinario di Governo competente a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , della durata massima di duecento giorni dalla data di ricezione dell'istanza, svolto ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 .
3. All' articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Per la realizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione,»;
b) al comma 5, le parole: «interessati alla realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «interessati, anche a seguito di ricollocazione, alla realizzazione ovvero all'esercizio» e le parole: «ed entrata» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dell'entrata»; ((b-bis) dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Il Commissario di cui al comma 1 provvede tempestivamente, attraverso la propria struttura, agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ")) c) al comma 14-bis, dopo le parole: «si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle aventi a oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio ((, a seguito di ricollocazione,)) delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 1, sebbene rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria,»; d) dopo il comma 14-bis è inserito il seguente: «14-ter. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle unità galleggianti di cui al comma 1 alla rete nazionale sono mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti medesime.».
4. All'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , dopo il punto 3.2.1 è inserito il seguente: «3.2.1-bis. Opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione;».
((
1. Per il terzo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008 , e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all' articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all' articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197 , nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023, compresi gli effetti derivanti dall' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 . Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3.
2. Al fine di contenere, per il terzo trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati in 285 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 derivanti da stanziamenti per il rafforzamento dei bonus sociali elettrico e gas. 4. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 473,87 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonchè alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all' articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 . Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15,44 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6. 6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, valutati in 489,31 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 luglio 2023, a valere sul conto di gestione relativo al bonus sociale gas. ))
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1. Il comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , è sostituito dal seguente: "8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al regime di cui al presente comma, sulla base dei seguenti criteri:
a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente dell'impianto;
b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla potenza dell'impianto;
c) gli impianti rispettano i requisiti di cui all' articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ;
d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei ricavi, è aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di incentivi all'utilizzo energetico delle stesse". ))
((
1. All' articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 , dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente: "3-bis.2. I soggetti titolari di permessi rilasciati ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento, nell'ambito della successiva richiesta della concessione possono presentare contestualmente istanza di potenziamento con una variazione del programma dei lavori e agli stessi non si applica il limite di 5 MW di potenza nominale installata, di cui ai commi 3-bis e 3-bis.1, nonchè il limite di 40.000 MWh annui di energia immessa nel sistema elettrico, di cui al medesimo comma 3-bis.1". ))
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190 . (5)
2. Il trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , nonchè le altre agevolazioni previste per il gasolio nella tabella A allegata al medesimo testo unico si applicano, nel rispetto delle nonne prescritte, anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio.
2-bis. Le agevolazioni in materia di accisa previste per il gasolio dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , si applicano, nell'ambito di un programma pluriennale ai sensi dell' articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 , anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. Il programma ha una durata di sei anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2-ter. Il biodiesel di cui al presente comma soddisfa, ai fini dell'applicazione al medesimo prodotto delle agevolazioni previste per il gasolio dal predetto testo unico ((di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 )) , le condizioni stabilite dall' articolo 44, paragrafo 5, del ((regolamento (UE) n. 651/2014)) della Commissione, del 17 giugno 2014 . 2-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , ((...)) e in particolare dall'articolo 44, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Agli adempimenti in materia di aiuti di Stato provvede il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis e di fornitura all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle risultanze delle verifiche sul rispetto dei criteri di sostenibilità. --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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1. Per il perseguimento di finalità di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, costituiscono infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, individuate ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 , nonchè gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione ovvero il cui efficientamento siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei mediante opere rientranti nell'elenco dell'Unione europea dei progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 . Le infrastrutture strategiche di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti e indifferibili ai sensi delle normative vigenti. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al primo periodo attribuiscono ad esse priorità e urgenza nel quadro degli adempimenti e delle valutazioni di propria competenza.
2. Per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al comma 1, primo periodo, le proroghe, per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, dei termini previsti dall' articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 , possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine per l'emanazione del decreto di esproprio e per un periodo di tempo complessivo non superiore a otto anni.
3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo le parole: "nel caso di opere di minore entità" sono inserite le seguenti: "e nei casi di cui all'articolo 52-quinquies, comma 2.1, del presente decreto";
b) all'articolo 52-quinquies, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 9-bis, ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 del presente articolo, l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento di espropriazione. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi delle società controllate nonchè di società di servizi ai fini delle attività preparatorie". ))
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1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , le parole: "nonchè alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 " sono sostituite dalle seguenti: "alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 , nonchè alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ".
2. All' articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ". ))
((1. All' articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Per le procedure d'asta indette dal GSE a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i valori delle tariffe di riferimento indicati nella tabella 1.1 dell'allegato 1 al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"))
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Schillaci, Ministro della salute Bernini, Ministro dell'università e della ricerca Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Visto, il Guardasigilli: Nordio
1. Il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57 , recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonchè per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. L' articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79 , recante disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonchè in materia di termini legislativi, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 luglio 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Visto, il Guardasigilli: Nordio Avvertenza: Il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 124 del 29 maggio 2023. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 39.
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti