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Parlamento · Legge
LEGGE 15 maggio 2026, n. 99 · Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2026
Titolo ufficiale completo: Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma
Il primo sabato di maggio diventa la Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma, un appuntamento per parlare dei rischi di questo tumore della pelle.
«La Repubblica riconosce il primo sabato di maggio di ogni anno quale Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma»Vai all’articolo intero
Se il primo sabato di maggio cade il 1° maggio, la Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma si sposta al secondo sabato di maggio.
«Nel caso in cui il primo sabato di maggio coincida con il 1° maggio, la Giornata nazionale di cui al primo periodo ricorre il secondo sabato di maggio.»Vai all’articolo intero
La Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma non è un giorno festivo.
«La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260»Vai all’articolo intero
Prima di farti un tatuaggio, il tatuatore deve spiegarti per iscritto i rischi per la salute e tu devi firmare un consenso informato.
«gli esercenti le attività di esecuzione dei tatuaggi informano i propri clienti riguardo agli effetti sulla salute derivanti dall'esecuzione e dalla rimozione di tatuaggi»Vai all’articolo intero
Il Ministero della salute può fare campagne di informazione per spiegare alla popolazione come prevenire il melanoma.
«Il Ministero della salute può realizzare campagne di informazione e divulgazione scientifica volte a sensibilizzare la popolazione generale sull'importanza della prevenzione primaria e secondaria del melanoma»Vai all’articolo intero
Se studi
Nelle scuole di ogni ordine e grado si possono fare attività per insegnare a controllare la pelle e ridurre i rischi.
«Il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della salute, può promuovere nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado la diffusione di buone norme di prevenzione primaria, come l'autoesame della cute, per ridurre i fattori di rischio.»Vai all’articolo intero
Da quando vale
Vale dal 27 giugno 2026, 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come prevede la Costituzione (art. 73) quando la legge non indica un'altra data.
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2026
Scadenze
Il Ministero della salute ha sei mesi di tempo per scrivere le regole su come conservare i consensi informati dei tatuaggi.
«Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti contenuti, modalità e tempi di conservazione della documentazione di cui al comma 2»Vai all’articolo intero
I tatuatori dovranno iniziare a raccogliere il consenso informato firmato quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto del Ministero della salute.
«Gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 decorrono dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Non devi fare niente: la legge si applica da sola.
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Il voto finale non è presente nei dati aperti di Camera e Senato. Può capitare quando una legge è approvata in commissione, o quando il dato non è ancora stato pubblicato.
Il voto dei gruppi su tutte le leggi
Camera · C. 813
approvato
Senato · S. 1531
appr. con modificaz
Camera · C. 813-B
appr. definit. Legge
1. La Repubblica riconosce il primo sabato di maggio di ogni anno quale Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione di tale malattia e di promuovere iniziative per la diagnosi precoce a favore dei soggetti maggiormente esposti ai fattori di rischio. Nel caso in cui il primo sabato di maggio coincida con il 1° maggio, la Giornata nazionale di cui al primo periodo ricorre il secondo sabato di maggio.
2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, gli enti locali, le aziende sanitarie, le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione e gli enti del Terzo settore possono organizzare attività di sensibilizzazione e di screening per la prevenzione del melanoma.
3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 . N O T E Avvertenza: - Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 27 maggio 1949, n. 260 , recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949 .
1. Il Ministero della salute può realizzare campagne di informazione e divulgazione scientifica volte a sensibilizzare la popolazione generale sull'importanza della prevenzione primaria e secondaria del melanoma, a tal fine avvalendosi di divulgatori scientifici, degli enti del Terzo settore e delle associazioni impegnate nella prevenzione del melanoma.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della salute, può promuovere nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado la diffusione di buone norme di prevenzione primaria, come l'autoesame della cute, per ridurre i fattori di rischio.
1. Al fine di garantire che il cliente sia consapevole dei rischi e delle procedure legati al tatuaggio e di tutelare il professionista tatuatore, nonchè al fine di contribuire alla prevenzione del melanoma, gli esercenti le attività di esecuzione dei tatuaggi informano i propri clienti riguardo agli effetti sulla salute derivanti dall'esecuzione e dalla rimozione di tatuaggi nonchè alle precauzioni da tenere all'esito della loro effettuazione.
2. L'informativa di cui al comma 1 è redatta in forma scritta e rilasciata al cliente, il quale sottoscrive una dichiarazione attestante il proprio consenso informato. Tale dichiarazione è datata e sottoscritta anche dal professionista tatuatore che ha effettuato il trattamento e conservata dall'esercente, perchè sia resa disponibile alle autorità di vigilanza e controllo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti contenuti, modalità e tempi di conservazione della documentazione di cui al comma 2 e sono predisposte apposite linee guida in materia, tenendo conto dell'evoluzione normativa unionale e delle evidenze scientifiche.
4. Gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 decorrono dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3 con cui sono definiti contenuti, modalità e tempi di conservazione della documentazione.
1. Le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere, in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione, i medici di comunità e delle cure primarie, i medici di medicina generale e le farmacie, anche attraverso servizi di telemedicina e teleconsulto, campagne di screening per la prevenzione del melanoma destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio, tra cui la familiarità di primo grado per il melanoma, il fototipo basso, l'età maggiore di cinquanta anni, la residenza in territori climaticamente esposti a frequenti precipitazioni nevose, il lavoro foto-esposto e la residenza in zone marittime ove l'indice universale di radiazione ultravioletta solare (UV index) è più alto.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 maggio 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 11 ottobre 2026. Tutte le fonti